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direi che si può chiudere questo progetto, no? l'organizzazione di un evento gratuito, aperto a tutti i "signoraggisti" dichiarati, la crème de la crème, quelli puri, tosti, che mai avrebbero mollato la Causa, quelli che sono usciti dal PRIMIT per mille motivi ma MAI sarebbero andati contro le iniziative della loro ex-associazione, quelli che "cmq ci rivedremo in piazza! hasta la victoria" sì, de sòreta, quella trota.. dai.. l'Italia è popolosa e questi che si vantavano di essere i più all'avanguardia, i più svegli, i più risoluti.. questi che insultavano la gente perché non prende parte alle azioni concrete.. questi signori che blablabla.. questa manciata di ribelli.. NON C'E'. punto. semplicemente. era tutto fumo. niente arrosto. il PRIMIT continuerà la sua missione statutaria: informare gli italiani sulla truffa monetaria e (and) invitarli all'azione. con questi 350 abbiamo fallito. ne restano da provare 59.999.650.. |
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No, Enri'... l'iniziativa, se si fa in 20, è COMUNQUE FALLITA poichéenricogrosso ha scritto:Se si fa ugualmente l'iniziativa sarà comunque riuscita (anche in 20).
sandropascucci ha scritto:il progetto era [verificare se era possibile] mobilitare 300/400 persone TUTTE "sapienti" di signoraggio.
Luca Mencaroni ha scritto:No, Enri'... l'iniziativa, se si fa in 20, è COMUNQUE FALLITA poichéenricogrosso ha scritto:Se si fa ugualmente l'iniziativa sarà comunque riuscita (anche in 20).sandropascucci ha scritto:il progetto era [verificare se era possibile] mobilitare 300/400 persone TUTTE "sapienti" di signoraggio.![]()
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Huro Chan ha scritto:-Questione di punti di vista.
Appunto, qui si voleva mettere alla prova chi tanto sventola ai quattro venti il suo impegno nella lotta al signoraggio. Il fallimento dell'evento (ma forse non degli intenti di Sandro) non è tanto farla o non farla (anche se ovviamente avrei preferito essere finalmente partecipe di una Manifestazione SERIA), ma l'appurare che la maggior parte (o la gran parte? UFF..) di questi signori sono tutto chiacchiere e soprattutto distintivo, senza un minimo di umiltà. Che poi la si porti avanti lo stesso anche in solitaria ad ora e data prefissata, quello va benissimo ovviamente..
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Il "volantino" costituisce "stampato" ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 374/1939. In tal senso si e' pronunciata la giurisprudenza di legittimita'. Detta legge stabilisce che lo stampato deve recare, sul frontespizio, l'esatta e ben visibile INDICAZIONE DEL NOME E DEL DOMICILIO LEGALE DELLO STAMPATORE nonche' dell'anno di effettiva pubblicazione (art.5 comma 1). L'articolo 2 della legge 47/48 impone anche l'indicazione del LUOGO DELLA PUBBLICAZIONE: nel dubbio, meglio indicarli entrambi. Per STAMPATORE deve intendersi ogni PERSONA O ENTE che riproduca, a scopo di diffusione o di semplice distribuzione, uno scritto per mezzo di tipografia, litografia...o con qualsivoglia altro procedimento (art.9 comma 1). In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che quando alla produzione dello stampato provvede un ente o un'associazione di fatto la responsabilita' per violazione dell'art.1 della legge 374/1939 NON E' DI COLUI CHE HA PROVVEDUTO MATERIALMENTE ALLA PRODUZIONE DELLO STAMPATO MA DELL'ENTE O DELL'ASSOCIAZIONE CHE DISPONE DEL MEZZO MECCANICO DI RIPRODUZIONE e, per esso, del suo legale rappresentante a cui sono riferibili sia i precetti che le sanzioni. In tal caso LA INDICAZIONE RELATIVA ALL'ENTE E' SUFFICIENTE AI FINI DEGLI ADEMPIMENTI LEGISLATIVI, posto che in tal modo sara' possibile risalire alla persona fisica cui sono destinati i precetti e le sanzioni. La legge 374/1939 prevede inoltre che LO STAMPATORE HA L'OBBLIGO DI CONSEGNARE QUATTRO ESEMPLARI ALLA PREFETTURA DELLA PROVINCIA NELLA QUALE HA SEDE L'OFFICINA GRAFICA ED UN ESEMPLARE ALLA LOCALE PROCURA DELLA REPUBBLICA. Detta consegna deve essere fatta "prima che stampati...siano posti...in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona" (art.1 commi 1 e 3). L'articolo 8 punisce con un'ammenda da £.40.000 a £.400.000, la violazione dei precetti di cui agli articoli citati. Cosicche', la mancata consegna alla Prefettura ed alla Procura della Repubblica e la mancata indicazione degli elementi prescritti dall'art.5 della legge costituiscono contravvenzioni punite ai sensi dell'art.8 della legge. Si tratta, pertanto, di CONTRAVVENZIONE punita CON LA SOLA PENA DELL'AMMENDA (MULTA), cosicche' e' applicabile l'oblazione ex art.162 cp ed IL REATO SI PRESCRIVE IN TRE ANNI DALLA SUA COMMISSIONE. E' bene precisare che GLI OBBLIGHI INCOMBONO SULLO STAMPATORE, NON GIA' SU CHI DIFFONDE LO STAMPATO: in tal senso si e pronunciata la Corte di Cassazione. Inoltre, l'omessa indicazione e' punita solo quando riguardi la pubblicazione degli stampati: orbene, poiche' la giurisprudenza di legittimita' ha chiarito che per pubblicazione deve intendersi la messa a disposizione dello stampato in favore di una cerchia di persone piu' o meno ampia, l'accertamento delle mancate indicazioni prescritte dalla legge avvenuto prima della pubblicazione non consenta la punizione, non integrandosi la fattispecie di reato. (ad esempio accertamento avvenuto presso lo stampatore prima della distribuzione del volantino). Quanto alle modalita' di comunicazione dello stampato alle competenti autorita', esse sono disciplinate dal Regio Decreto 2052/1940, che regola minuziosamente dette modalita'. In particolare, quando si tratta di "fogli volanti", essi VANNO CONSEGNATI IN "PIEGO RACCOMANDATO", O A MANI O PER POSTA. Spetta, a chi consegna, una ricevuta. |
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Legge “Urbani” 15 aprile 2004 n. 106 (e Dpr 252/2006). Memoria della cultura e della vita sociale italiana: deposito obbligatorio dei documenti di interesse culturale presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma Pubblicata le legge 15 aprile 2004 n. 106 titolata “Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico. I documenti di interesse culturale devono essere depositati presso la Biblioteca nazionale centrale di Firenze e la Biblioteca nazionale centrale di Roma. Scompare l’obbligo (ex articolo 1 della legge 374/1939) per gli stampatori “di consegnare, per qualsivoglia suo stampato o pubblicazione, quattro esemplari alla Prefettura della Provincia nella quale ha sede l'officina grafica ed un esemplare alla locale Procura della Repubblica.....La consegna deve essere fatta prima che stampati e pubblicazioni siano posti in commercio o in diffusione o distribuzione e che alcuna copia sia rimessa al committente o ad altra persona”. Quella clausola era chiaramente in contrasto con l’articolo 21 (II comma) della Costituzione. L’abrogazione della normativa del 1939, però, è diventata effettiva soltanto quando è entrato in vigore il regolamento (di cui parla l’articolo 5 della nuova legge). Il nuovo regolamento per il deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico è il Dpr n. 252/2006 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 2006 (in vigore dal 2 settembre successivo). |
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--- DOCUMENTI DI RIFERIMENTO --- INFORMAZIONI LEGALI SULL'AZIONE NONVIOLENTA IN PIAZZA (da stampare e tenere con se' durante le iniziative di azione nonviolenta) In caso di contestazione da parte delle forze dell'ordine consegnate questo testo e chiedete quali norme state violando, dato che SOLO QUESTE sono le norme in vigore relative alla presenza in piazza di cittadini. Come si puo' notare dalla lettura di queste disposizioni occorre però agire con prudenza sul filo di una legge piena di spine ma che deve fare i conti con il diritto all'espressione del pensiero sancito all'articolo 21 della Costituzione. "E' possibile esporre un vessillo (o distribuire uno stampato) durante una cerimonia ufficiale? La disciplina - in simili casi - e' data dagli articoli 18 24 del T.U.L.P.S. (Testo Unico Leggi di Pubblica Sicurezza) (R.D. 773/1931) e dagli articoli 19 e 28 del Regolamento di attuazione approvato con R.D. n.635/1940. In particolare, il T.U.L.P.S., all'articolo 18, disciplina l'obbligo del preventivo avviso al Questore, della riunione in "luogo pubblico" ad esempio una piazza, una via... Quanto alla "riunione", essa e' caratterizzata dalla presenza di piu' persone che si incontrino per un fine determinato, in cio' distinguendosi dall'assembramento e dalla semplice agglomerazione. Sul punto, la giurisprudenza di merito ha precisato che NON VI E' OBBLIGO DI AVVISO QUANDO, PER LE RIDOTTISSIME DIMENSIONI DELLA RIUNIONE, NON PUO' ESSERVI, NEPPURE IN ASTRATTO, ALCUNA LESIONE DELL'INTERESSE DELL'ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA. A cio' deve aggiungersi che la Corte di Cassazione ha precisato che puo' esservi riunione anche in un raggruppamento di persone "sollecitato da un appello estemporaneo". L'art. 20 T.U.L.P.S. stabilisce che "Quando, in occasione di riunioni...in luogo pubblico...avvengono MANIFESTAZIONI O GRIDA SEDIZIOSE...le riunioni e gli assembramenti possono essere disciolti". L'articolo 654 del codice penale, a sua volta, punisce, come illecito amministrativo, il comportamento di chi, in una riunione in un luogo pubblico, compie manifestazioni sediziose. Sull'aggettivo "sediziose" la Corte di Cassazione con espresso riferimento alla riunione sediziosa ha precisato che e' tale quella nella quale "SI MANIFESTA OSTILITA' VERSO LA PUBBLICA AUTORITA'". La giurisprudenza di merito ha chiarito che l'atteggiamento e' sedizioso quando "implica RIBELLIONE ED OSTILITA' E RISULTI IN CONCRETO IDONEO A PRODURRE UN EVENTO PERICOLOSO PER L'ORDINE PUBBLICO". Se quindi l'attività di esposizione della bandiera o di diffusione del volantino avviene con SPIRITO DI PACE E NONVIOLENZA vengono a cadere le possibili accuse di "manifestazioni o grida sediziose" e pertanto non vi è ragione di applicare la norma in senso repressivo la quale potrebbe confliggere con l'art.21 della Costituzione (libera espressione del pensiero) se applicata in modo incauto o indiscriminato contro ogni manifestazione pacifica e nonviolenta delle opinioni che non rechi disturbo alla cerimonia ufficiale". |
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